Lo Statuto

STATUTO DEL POINTER CLUB d’ITALIA
(approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 31 Gennaio 2004)

COSTITUZIONE SCOPI E DURATA

Art. 1 - E’ costituita, con sede in MILANO, presso la sede dell’E.N.C.I., (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) l’associazione specializzata denominata “POINTER CLUB D’ITALIA” , la quale non  ha fini di lucro.
Essa mira a svolgere ogni più efficace azione volta a migliorare, incrementare e valorizzare la razza pointer ed a potenziarne la selezione e l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi.
Essa è apartitica, apolitica, è retta dal presente  Statuto  e dalle vigenti norme  di legge in materia ed una durata illimitata

Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:

a)       Propaganda la divulgazione ed il miglioramento anche genetico del pointer, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b)      è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da lui delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI;

c)       organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’Enci, con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva e il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con le discipline da questo stabilite;

d)      fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

SOCI

Art. 3 – Possono essere Soci del Pointer Club d’Italia tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento della razza pointer e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

 Art. 4 – I soci si dividono in soci ordinari, sostenitori, vitalizi e onorari.

I loro diritti e doveri nei confronti della Associazione ed in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il consiglio può proporre all’Assemblea  ordinaria dei soci, per la relativa ratifica, la nomina a soci onorari quelle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.

Non hanno diritto di voto i soci onorari e quelli di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri Soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5 – Per far parte in qualità di Socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea.

Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6 – L’Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai Soci.

La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.

Art. 7 – L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà a tempo indeterminato salvo che il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8 – La qualità di Socio si perde:

a)       per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;

b)      per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;

c)       per espulsione, deliberata dall’Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

Tutti i Soci maggiorenni del Pointer Club d’Italia, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per l’elezione degli Organi Sociali.

Tutti i soci maggiorenni del Pointer Club d’Italia in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 – Sono organi della Associazione:

a)       l’Assemblea dei Soci

b)      il Consiglio composto dai consiglieri eletti dall’Assemblea

c)       il Presidente

d)      il Comitato dei Probiviri

e)      il collegio dei Revisori dei Conti

f)        il Comitato Tecnico, eventualmente nominato dal Consiglio, ove ne ravvisi la necessità.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 – L’Assemblea generale è composta dai Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ciascun Socio, sia  esso ordinario oppure sostenitore o vitalizio, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata.

Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe nè è consentito che un Socio delegato  possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Non è ammesso il voto per posta.

Art. 12 – L’Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L’Assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno nel luogo deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente e per l’approvazione del  programma di attività per l’annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Revisori o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.

L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I soci ordinari, sostenitori e vitalizi in regola con la quota sociale hanno diritto al voto.

Art. 14 – L’assemblea ha il compito di deliberare:

a)       sul programma generale dell’Associazione

b)      sulla elezione delle cariche sociali

c)       sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario

d)      sulle modifiche dello Statuto

e)      sul Regolamento di attuazione dello Statuto

f)        sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art. 4

g)      su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo  sociale.

Spetta, inoltre, all’assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri e i Revisori, effettivi e supplenti.

Le modifiche dello Statuto saranno deliberate, a maggioranza semplice, da un’Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto prima di essere presentate all’Assemblea devono essere comunicate all’ENCI per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

CONSIGLIO

Art. 15 – Il Consiglio è composto di nove Consiglieri di cui 8 eletti dall’Assemblea generale dei soci fra i Soci ed uno nominato dal consiglio direttivo dell’ENCI.

I membri eletti del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti, mentre il consigliere nominato dall’ENCI si intende automaticamente riconfermato, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino a quando non pervenga all’Associazione la comunicazione dell’avvenuta sua sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere nominato dall’ENCI deve annualmente relazionare all’Ente circa l’andamento dell’Associazione, nonchè fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.  Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16 – Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva entro il mese di febbraio e sottopone all’Assemblea entro il mese di maggio il rendiconto morale ed il bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario relativo all’anno precedente; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni,

sovraintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Il Consiglio Direttivo può redigere il Regolamento di attuazione dello Statuto, e le sue modifiche, che sottopone all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 17 – Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno o due vice Presidenti della Associazione, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere.

Il Presidente ed il vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 18 – Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

Cura che l’Associazione presti all’ENCI piena collaborazione, avendo, in particolare, l’onere di:

-          dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;

-          comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonchè ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’ENCI.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché Socio. Il Presidente onorario può partecipare alla riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)       dai beni mobili ed immobili

b)      dalle somme accantonate

c)       da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)       dalle quote annuali versate dai Soci

b)      dagli eventuali contributi concessile da enti o persone

c)       dalle attività di gestione

d)      da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio in forma di rendiconto economico-finanziario non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio di Revisori dei Conti composto di tre Revisori eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Revisore supplente sempre fra i Soci. I Revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

Art. 23 – Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, lo Statuto dell’ENCI ed il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI, le regole del buon costume, dell’onore, della deontologia e correttezza sportiva.

Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri ed è altresì soggetto alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonchè dal Collegio dei Probiviri dell’Associazione. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale dei Soci fra i Soci che non ricoprano già la carica di Consigliere o di Revisore, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il Presidente della Associazione.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Le decisioni dei Probiviri del Pointer Club d’Italia sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.

Il Pointer Club d’Italia ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci  dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’Enci.

SCIOGLIMENTO

Art. 24 – In caso di scioglimento del Pointer Club d’Italia l’Assemblea Generale dei Soci, sentito il Collegio dei Revisori e gli Organi diControllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE

Art.  25 – Tutte le cariche in seno al Pointer  Club d’Italia sono gratuite.

Art. 26 – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale se non dal Consiglio del Pointer Club d’Italia, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea.

In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione, a maggioranza semplice, da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto prima di essere presentate all’Assemblea devono essere comunicate all’ENCI per ottenere la necessaria, preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 27 – All’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela, vigilanza, indirizzo, controllo e sanzione ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, e/o violazioni statutarie, di nominare un commissario “ad acta”, di sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario

nonchè di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonchè nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 28 – Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.